Axe Italia

Axé è Arteducazione

Esempio

Associazione Progetto Axè – ONLUS

Lo statuto attualmente vigente di Progetto Axé Italia Onlus è stato approvato il 3 novembre 2016 (il PDF dell’originale è scaricabile qui)

Statuto

Art. 1 COSTITUZIONE

1.2 È costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata “Progetto Axè Italia – ONLUS”. Essa è regolata dal presente Statuto, si ritiene indipendente da forze politiche o partitiche, religiose ed altre e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e sviluppo sociale e culturale con forte attenzione all’arte.

Art. 2 SEDE

2.1 L’associazione ha sede legale in Italia, in Milano.

Art. 3 SCOPI

3.1 L’associazione Progetto Axè Italia Onlus nasce in seguito relazioni avviate dai soggetti promotori con il “Centro Progetto Axè di difesa e protezione del fanciullo e dell’adolescente” con sede a Salvador Bahia (Brasile), Av. Estades Unidos, 161, che ha lo scopo di promuovere la difesa e la protezione del fanciullo e dell’adolescente che si trovi in situazione di rischio personale e sociale, prestando le azioni educative ed artistiche al fine di formarli all’esercizio di una cittadinanza piena.

3.2 Condividendo gli scopi del sopracitato “Centro Progetto Axè di difesa e protezione del fanciullo e dell’adolescente”, l’Associazione Progetto Axè Italia si pone le seguenti finalità:

  • contribuire alla conoscenza in Italia della condizione dei bambini, dei fanciulli e dei giovani di strada in Brasile, con riferimento al contesto socio-economico in cui vivono e alle trasformazioni in atto;
  • sostenere l’attività del “Centro Progetto Axè di difesa e protezione del fanciullo e dell’adolescente”;
  • valorizzare e promuovere la diffusione in Italia delle teorie pedagogiche e delle attività che stanno alla base dell’attività del “Centro Progetto Axè di difesa e protezione del fanciullo e dell’adolescente” in considerazione del loro elevato valore educativo, culturale, artistico e sociale e della loro trasferibilità nell’ambito degli interventi sul disagio minorile nel nostro paese.

3.3 A tale scopo l’Associazione progetto Axè Italia si impegna a:

  • promuovere, sostenere e realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla condizione dei bambini, dei fanciulli e dei giovani di strada in Brasile, oltre che sulla realtà socio, economica e culturale di quel paese;
  • intraprendere, in sintonia con il “Centro Progetto Axè di difesa e protezione del fanciullo e dell’adolescente”, iniziative in Italia e in Brasile volte alla promozione e allo sviluppo delle attività sociali, educative, artistiche ed anche culturali del Centro stesso;
  • divulgare in Italia i materiali didattici e informativi prodotti dal “Centro Progetto Axè di difesa e protezione del fanciullo e dell’adolescente”;
  • promuovere conferenze, seminari, corsi di formazione in relazione alle teorie pedagogiche elaborate dal “Centro Progetto Axè di difesa e protezione del fanciullo e dell’adolescente”;
  •  organizzare scambi di docenti, operatori e giovani in formazione fra l’Italia e il Brasile.

3.4 Per il raggiungimento delle suddette finalità l’Associazione Progetto Axè Italia può:

  • ricevere finanziamenti pubblici da istituzioni nazionali, europee e internazionali, istituzioni bancarie, enti locali e regionali;
  • svolgere le necessarie operazioni di tipo commerciale, finanziario, locative, mobiliari e immobiliari;
  • svolgere attività di raccolta contributi da privati sostenitori, persone fisiche ed aziende;
  • fornire servizi comunque collegati alle finalità associative, nel rispetto delle leggi vigenti.

3.5 l’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 DURATA

4.1 L’associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell’articolo 20 del presente Statuto.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 L’associazione trae i mezzi per conseguire i propri da: quote annualmente versate dagli associati; contributi pubblici e privati; proventi di iniziative dell’Associazione; donazioni e disposizioni testamentarie; oblazioni volontarie e qualunque liberalità che pervenisse all’Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali; materiali mobili; immobili di proprietà di essa Associazione.

5.2 Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distinzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5.3 Il patrimonio dell’Associazione viene gestito dal consiglio Direttivo.

5.4 L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.

ART. 6 ASSOCIATI

6.1 Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, aventi finalità sociali e umanitarie simili o complementari, che siano interessate all’attività dell’Associazione.

6.2 L’associazione è costituita da soci fondatori e soci ordinari dei quali l’Assemblea ha raccolto la domanda di ammissione.

6.3 Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme del presente Statuto e dell’eventuale regolamento interno, nonché delle delibere adottate da Assemblea e Consiglio Direttivo.

ART. 7 AMMISSIONE

7.1 Si diventa soci ordinari presentando domanda scritta di ammissione, sostenuta da almeno due associati, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, esamina preliminarmente la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, sottoporrà all’Assemblea le domande che ritiene ammissibili.

7.2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e comporta l’accettazione delle norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno.

ART. 8 OBBLIGHI MORALI E DEONTOLOGICI

8.1 Ogni socio si impegna a versare annualmente la quota associativa ed a contribuire al perseguimento degli scopi e finalità dell’art. 3 dello Statuto e ad attenersi alle norme morali di comune riconoscimento.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

9.1 La qualifica di associato si perde per:

  • dimissioni, con effetto dall’accettazione da parte dell’Assemblea;
  • morosità nel pagamento delle quote associative per almeno due annualità consecutive e su delibera del Consiglio Direttivo;
  • per unanime decisione del Consiglio Direttivo a seguito di gravi violazioni delle norme statuarie vigenti o in caso di protratta ed ingiustificata assenza delle attività assembleari, con ratifica dell’Assemblea;
  • decesso.

ART. 10 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

10.1 Sono organi dell’Associazione:

Assemblea dei associati;

Consiglio Direttivo, suo Presidente e Vice Presidente;

Segretario;

Presidente Onorario;

Collegio dei revisori dei conti.

10.2 L’Assemblea potrà nominare un Comitato scientifico.

10.3 Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Responsabile Esecutivo.

ART. 11 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

11.1 L’assemblea è l’organo deliberante dell’associazione, fatte salve le competenze specifiche del Consiglio Direttivo, ed è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in su assenza, dal Vice Presidente del detto Consiglio. La convocazione deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera da inviarsi anche per le vie telematiche almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
Nella convocazione deve essere specificato l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’orario della prima e della seconda convocazione.

1.2 Hanno diritto di partecipazione e voto i soci fondatori e soci ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e non siano decaduti a sensi dell’articolo 9 dello Statuto. I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri soci affidando loro una delega scritta, anche trasmessa per vie telematiche; ogni socio non può rappresentare più di cinque iscritti all’Associazione.

11.3 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

11.4 L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente e, inoltre, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Il bilancio, assieme alla relazione del Consiglio Direttivo, viene depositata in copia presso la sede dell’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’adunanza e sino all’approvazione, affinché gli associati possano prenderne visione.

11.5 All’Assemblea ordinaria spetta:

A) l’esame e l’eventuale ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l’approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal Consiglio Direttivo;

B) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nonché del consiglio dei revisori dei Conti;

C) la nomina del Presidente Onorario e dei componenti del comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei conti;

D) l’esame della Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;

E) l’individuazione delle direttive di ordine generale per il perseguimento degli scopi dell’Associazione;

F) l’approvazione dell’eventuale regolamento;

G) l’assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all’ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.

11.6 L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno 1\5 dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell’Assemblea l’ordine del giorno programmato con esclusione delle voce “varie ed eventuali”. All’assemblea straordinaria è riservata:

A) la modifica dello Statuto;

B) lo scioglimento dell’Associazione;

C) qualsiasi altra delibera inserita dell’ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui alle lettere A e B che precedono devono essere adottate a maggioranza di tre quarti degli associati presenti o rappresentati per delega all’Assemblea validamente costituita.

11.7 L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega della maggioranza degli aventi diritto al vot0. In caso di votazione di fronte ad un risultato di parità, il voto del Presidente viene calcolato doppio.

11.8 Le Assemblee potranno aver luogo anche senza che gli associati siano riuniti fisicamente, attraverso una video-conferenza o una conferenza telefonica, a condizione che le decisioni possano essere prese in maniera collegiale conformemente ai principi della buona fede e rispettando il principio dell’uguaglianza di trattamento. In tal caso. L’Assemblea si considera validamente tenuta alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nel relativo verbale:

A) che sia consentito al Presidente di constatare in maniera certa l’identità e la legittimazione degli intervenuti, che si possa assicurare che la seduta si sviluppi in modo regolare e che possa rilevare e annunciare i risultati di un’eventuale votazione;

B) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

C) che sia consentito agli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno e che, all’occorrenza, possono scambiarsi del materiale;

D) che nella convocazione della riunione, se necessario, siano indicati i luoghi dove i Soci possono recarsi e le modalità con le quali partecipare alla video-conferenza o alla conferenza telefonica.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ordinaria per il periodo di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili nella misura massima di due mandati esecutivi. Il numero dei suoi componenti varia da tre a nove secondo la delibera dell’Assemblea. Risultano eletti coloro che raccolgono il maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.

12.2 La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere composta da associati i quali, indipendentemente dalle cariche che verranno, agli stessi, attribuite non avranno diritto a compenso alcuno per attività istituzionali, salvo il rimborso delle spese sostenute e, inoltre, fatta eccezione che per particolari incarichi di natura professionale che potranno essere espressamente loro conferiti dal consiglio direttivo, oltre al rimborso delle spese sostenute, potranno avere diritto ad un compenso in relazione a specifici incarichi che verranno loro conferiti dal Consiglio Direttivo.

12.3 Gli organi del consiglio sono:

  • Presidente
  • Vice Presidente
  • Segretario.

Le cariche non sono cumulabili.

12.4. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione sceglie tra i suoi componenti, a maggioranza, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e, inoltre, qualora ritenuto necessario, nomina il Responsabile esecutivo.

12.5 I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, possono essere dichiarati dimissionari. Rendendosi vacante una carica sociale, l’Assemblea ordinaria degli associati elegge al posto vacante un socio che conserverà la carica fino alla scadenza del mandato conferito al Consiglio Direttivo.

12.6 il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente almeno due volte l’anno, quando lo richiede il Presidente o comunque almeno tre consiglieri. La convocazione deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera da inviarsi anche per le vie telematiche almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Nella convocazione deve essere specificato l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’orario della convocazione.

12.7 Le delibere sono adottate a maggioranza dei suoi membri e, in caso di parità dei voti, quello del presidente prevarrà.

12.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno aver luogo anche senza che i suoi componenti siano riuniti fisicamente, attraverso una video-conferenza o una conferenza telefonica secondo le modalità, e le condizioni, indicate dalla dall’articolo che precede

12.9 Il Consiglio Direttivo ordina e promuove l’attività e l’organizzazione dell’Associazione e può nominare e revocare il Responsabile Esecutivo, nonché conferire deleghe a terzi, anche non associati, per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l’uso della firma sociale e le eventuali retribuzioni, eccezion fatta per le attribuzioni di cui ai punti che seguono. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Il Consiglio Direttivo, inoltre:
1.

  1. delibera sulle questioni relative alle attività dell’Associazione per il perseguimento dei propri scopi, il linea con le direttive generali e programmatiche dell’Assemblea, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;
  2. stabilisce annualmente l’ammontare delle quote associative;
  3. costituisce le pratiche di ammissione dei nuovi associati ai sensi dell’art. sei dello Statuto;
  4. predispone i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all’approvazione dell’Assemblea ordinaria accompagnati da un parere sugli stessi;
  5. predispone l’eventuale Regolamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. vigila sull’amministrazione, sull’operato del Responsabile Esecutivo ed in genere su quanto può interessare il buon andamento dell’associazione.
  7. sottopone l’Assemblea dei Soci le candidature per le nomine dei revisori dei conti e dei membri delle verità dell’eventuale Comitato Scientifico.

ART. 13 IL VICE-PRESIDENTE

13.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione, anche di fronte a terzi e in giudizio; convocata e presiede e le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali; contribuisce a curare e mantenere i rapporti con le altre istituzioni; è membro di diritto e partecipa alle riunioni dell’eventuale Comitato Scientifico. Nell’adempimento delle funzioni proprie il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Consiglio Direttivo.

13.2 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente su sua delega, o in caso di sua assenza o di necessità.

ART. 14 RESPONSABILE ESECUTIVO

14.1 Il Responsabile Esecutivo, anche non associato, viene nominato dal Consiglio Direttivo ed avrà il compito di attuare, curare e ordinare la gestione operative delle attività dell’Associazione, nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo e degli obiettivi da questo fissati. Sarà responsabile della tenuta della contabilità e della corretta amministrazione dell’associazione e dovrà rendere il conto della propria attività al Presidente del Consiglio Direttivo con scadenza trimestrale.

14.2 Il Responsabile Esecutivo potrà, su espressa delega del Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti, collaboratori occasionali, incaricare volontari o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ricorrendo anche agli associati o a terzi, relazionando il Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, il vice-Presidente.

14.3 I poteri e le attribuzioni del Responsabile Esecutivo saranno espressamente individuati dal Consiglio Direttivo, con riserva di avocare a sé operazioni rientranti nella delega e di revoca del Direttore Esecutivo.

ART. 15 IL SEGRETARIO

15.1 Il Segretario é eletto dal Consiglio Direttivo e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutiva. Il segretario cura la tenuta del libro dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e delle e del libro soci.

ART. 16 PRESIDENTE ONORARIO

16.1 L’eventuale Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea dei soci su designazione del “Centro Progetto Axè di difesa e protezione del fanciullo e dell’adolescente” e verrà scelto tra personalità di alto valore etico e scientifico, che si siano distinte per il particolare impegno a favore del citato Projeto Axè.

ART.17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

17.1 il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori verifica la corrispondenza delle attività svolte dall’Associazione in relazione alle finalità stabilite dallo statuto e alla legge in genere; esamina la correttezza della gestione finanziaria, contabile e fiscale; relaziona sui conti annuali; dispone accessi e/o ispezioni, suggerisce le condotte ritenute le più opportune in rapporto alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. È composto da tre membri effettivi – più due supplenti – anche esterni all’Associazione, nominati dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 18 COMITATO SCIENTIFICO

18.1 L’eventuale Comitato Scientifico sarà composto da un numero di membri non superiore a sette ed è eletto dall’Assemblea su designazione del Consiglio Direttivo. I membri del Comitato potranno anche non essere soci, ma tutti devono essere persone di alta qualificazione culturale e/o attivi nello specifico settore di attività in cui l’Associazione Axè intende operare. Del comitato fanno parte di diritto il Presidente Onorario e il Presidente del Consiglio, o loro delegati.

18.2 Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive, di ricerca e approfondimento su determinati argomenti culturali e scientifici legati agli interessi e alle attività della Associazione. Potrà proporre al Consiglio Direttivo attività culturali, di formazione o editoriali, sui temi oggetto delle attività del Projetto Axè e di interesse dell’Associazione.

18.3 I membri del Comitato eleggono il Presidente del Comitato stesso e il segretario.

18.4 Il presidente del comitato scientifico partecipa senza diritto di voto alla riunione del Consiglio Direttivo. Il Presidente presenta annualmente la relazione sull’attività svolta dal comitato Scientifico; formula proposte sull’attività dell’anno successivo.

ART. 19 REGOLAMENTO

19.1 Per l’ordinamento e il funzionamento dell’Associazione, nonché per la specificazione di alcune norme particolari più facilmente suscettibili di modificazione, lo Statuto dell’Associazione può essere integrato da un eventuale Regolamento Interno, approvato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 20 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

20.1 Lo scioglimento dell’Associazione e deliberato dall’Assemblea con voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) ove siano presenti 4/5 dei soci. In seconda convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

20.2 L’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno di devolvere il patrimonio secondo le leggi vigenti, e, in particolare, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblico utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 MODIFICHE DELLO STATUTO

21. Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei soci presenti ad un’Assemblea straordinaria.

Art. 22 VARIE

22.1 L’Associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

22.2 per tutto quanto non previsto nel presente statuto volo o no, se in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di associazioni.

milestone

Fiocco in casa Axé: nasce Progetto Axé Italia Onlus!

Dopo 14 anni di lavoro, passione e risultati a Salvador, viene fondata a Firenze la prima sede di Axé fuori dal Brasile: nasce Progetto Axé Italia.

9 Luglio 2004